LE RISPOSTE DEL NOSTRO ESPERTO ALLE DOMANDE DEI LETTORI
Risarcimento per ponteggi davanti vetrina del mio negozio
– Maurizio da Roma
Il Sig. Maurizio è molto preoccupato perché da mesi ha davanti al suo negozio delle impalcature e nonostante tante promesse per la definizione dei lavori con naturale sgombro, ancora non c’è data certa di fine interventi, a tale proposito ci domanda come fare per accelerare ed eventualmente chiedere un rimborso per il forte disagio e per i mancati introiti avuti in tutto questo tempo. In pratica si tratta di capire se il lettore, titolare dell’esercizio commerciale, che ritiene di aver subito una diminuzione delle vendite a causa della presenza dei ponteggi, possa chiedere un ristoro alla ditta appaltatrice dei lavori o al condominio. È’ bene specificare che, se l’occupazione è fatta in un’area comunale, necessita pagare la tassa per l’utilizzo di spazi ed aree pubbliche (Tosap), se invece l’area è privata necessita che l’impresa o il condominio corrisponda una indennità al proprietario, però solo se l’occupazione è causa di un danno come recita l’Art. 843 del Codice Civile “Il proprietario deve permettere l’accesso ed il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità”, non spetta nulla per il solo disagio. Secondo il Tribunale di Firenze, il titolare dell’attività commerciale danneggiata dalla presenza dei ponteggi che ne oscurano la vetrina, ha diritto al risarcimento pari al calo del fatturato direttamente derivante dall’impalcatura, soprattutto se questa non è stata installata tenendo conto delle esigenze del detto esercizio. Secondo quanto detto sopra, la ditta appaltatrice è obbligata a fare quanto è possibile per arrecare il minor disagio, sia ai committenti che ai terzi estranei al rapporto. Il commerciante o chi richiede l’indennizzo, deve produrre al giudice tutta la documentazione da cui si rileva chiaramente, il calo del fatturato corrispondente al periodo durante il quale i lavori erano in corso.
Ma cosa succede nella eventualità di un furto?
L’impresa è responsabile perché non ha usato delle cautele sui ponteggi, invece il condominio o per meglio dire l’amministratore è responsabile per l’omessa vigilanza e custodia della struttura. Pertanto, il condomino che ha subito il danno deve dimostrare davanti al giudice di essere stato vittima di un crimine, per l’omessa predisposizione delle cautele necessarie ed il condominio o l’impresa, deve fornire prove contrarie alla presunzione di colpevolezza e che l’evento dannoso è stato causato da un caso fortuito. Per finire un consiglio, quando necessita utilizzare dei ponteggi che potenzialmente possono provocare danni o furti sia l’impresa ma soprattutto il capo condomino è bene che stipuli una adeguata assicurazione, questo per evitare qualsiasi problematica che inevitabilmente può provocare dissenso.
RUBRICA CURATA DA
Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini
C.T.U. del Tribunale di Latina

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