LE RISPOSTE DEL NOSTRO ESPERTO ALLE DOMANDE DEI LETTORI

Chi paga nel caso di sostituzione nominativo targhette citofono, posta o campanello?

– Emilia da Latina

La Signora Emilia ci fa una domanda molto ricorrente e la risposta e semplice la sostituzione delle targhette del citofono, cassetta postale e campanello della porta spetta al conduttore, cioè a colui che vive nell’abitazione in virtù di un regolare contratto di locazione o dal nuovo proprietario. Per il conduttore, vige la regola e rientra senz’altro negli atti di piccola manutenzione che, com’è noto, competono all’inquilino, il quale non potrà pretendere alcun rimborso da parte del locatore. In deroga a quanto detto sopra il contratto di locazione può tuttavia, stabilire regole diverse in quanto patto tra privati. Quanto detto nel precedente paragrafo vale anche nell’ipotesi in cui l’immobile si trovi in un condominio ed in riferimento al citofono, poiché l’impianto è condominiale, se la sostituzione della targhetta necessita di un intervento complesso potrebbe essere necessario farsi autorizzare dall’amministratore, al quale compete la gestione di tutte le parti comuni. La manomissione della maschera del citofono condominiale e comunque un atto che non spetta né al proprietario né all’affittuario e mette in forse il funzionamento dell’intero apparato e potrebbe essere menzionato in un regolamento condominiale. In definitiva, la sostituzione del nominativo sulle targhette del citofono, della posta e del campanello sono a carico del nuovo inquilino o del nuovo proprietario, non potendo gravare sul condominio, trattandosi di interventi che riguardano le parti di proprietà privata. Necessita ricordare che la sostituzione del nominativo sulla targhetta del citofono potrebbe avere regole diverse, trattandosi di bene comune. In ogni caso, vale la pena di ricordare che, ai sensi, dell’Art. 1102 del codice civile, ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non la danneggi, non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, a meno che il regolamento condominiale non stabilisca il contrario, deve ritenersi che la sostituzione della targhetta sul citofono possa avvenire a proprie spese, senza autorizzazione dell’amministratore. L’amministratore nella sua ampia collaborazione potrebbe decidere di farsi carico della sostituzione delle targhette identificative apposte su citofoni, cassette postale e campanelli della porta, chiedendo poi al condomino il rimborso della spesa sostenuta.  Le targhette della cassetta postale e del campanello dell’abitazione sono private, non riguardano quindi beni condominiali e l’amministratore prima deve avere il consenso del proprietario/inquilino per non incorrere ad un rifiuto di rimborso della spesa in quanto non autorizzata. Anche le cassette postali monoblocco, sono di proprietà privata e quindi anche lo spazio riservato alla targhetta. L’amministratore non può imporre la sostituzione della targhetta della posta e del campanello, in quanto beni privati. Per il citofono, invece, trattandosi di impianto comune, l’amministratore potrebbe assumere l’iniziativa e chiedere poi il rimborso della spesa. Laddove la spesa sia sostenuta dal condominio, l’amministratore deve rivolgersi al proprietario per ottenere il rimborso, salvo rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’inquilino. Il consiglio che si può dare al capo condomino è quello di farsi autorizzare qualora cambi il nominativo sulla rastrelliera del citofono condominiale con un tecnico di sua fiducia per poi addebitare la spesa al proprietario o affittuario impedendo agli stessi d’intervenire autonomamente e questo per paura di malfunzionamenti futuri che possono facilmente generare discussioni. Invece per quanto riguarda le targhette della posta e del campanello, dato che non sono condominiali lasciare il compito al proprietario/inquilino.

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini

C.T.U. del Tribunale di Latina