Posso installare un impianto fotovoltaico sul terrazzo condominiale e quanto spazio posso occupare?

– Lucio da Latina 

Tutti i condomini possono installare impianti fotovoltaici utilizzando le parti comuni dell’edificio verifichiamo cosa dice la legge al riguardo e gli spazzi che si possono occupare. Diciamo subito che è diritto di ciascun condomino installare pannelli fotovoltaici in autonomia, anche senza il permesso dell’assemblea previa comunque una comunicazione all’amministratore. L’articolo 1102, stabilisce il diritto che ha ogni condomino di utilizzare le parti comuni dell’edificio per il proprio soddisfacimento, infatti recita “ Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”. Anche la legge n. 10/1991 e il decreto legislativo n. 28/2011 sostengono l’installazione di impianti fotovoltaici, promuovendo la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tutto quanto sopra detto è possibile a condizione che:

• non si può occupare tutto lo spazio dell’area;

• non si può alterare la destinazione del bene;

• non si può alterare il decoro architettonico;

• non si può pregiudicare né la stabilità né la sicurezza dell’edificio;

• necessita affidarsi a ditte specializzate per l’istallazione e manutenzione corretta dell’impianto.

Inoltre sarebbe illegittimo un divieto d’installazione d’impianti per l’energia rinnovabili su un regolamento condominiale a meno che sia deciso all’unanimità dei consensi. Il condomino che intende installare un impianto fotovoltaico sulle parti comuni deve inviare una richiesta scritta al capo condomino dove vengono spiegati i dettagli tecnici. L’amministratore a questo punto convoca un’assemblea per discutere la proposta. I condomini in assemblea posso discutere nei riguardi di modalità ed ubicazione dell’impianto ma non potrà negare l’installazione, sempre con le condizioni sopra dettate. Per quanto riguarda la ripartizione dello spazio utilizzabile sul tetto condominiale per l’installazione, è indispensabile arrivare ad un accordo che rispetti i diritti di tutti i condomini. La soluzione corretta è di operare a una divisione del tetto per millesimi, che però tenga conto anche dell’esposizione dell’impianto. E’ normale e certo che nelle zone dove c’è più sole l’impianto funzioni meglio che nelle zone di ombra pertanto conta anche il versante del tetto su cui si opera oltre che le dimensioni, e tutto questo deve essere combinato con i millesimi per ottenere equità di ripartizione.

Nel mio condominio c’è uno scalino fra il pavimento e la cabina ascensore cosa succede se una persona cade?

– Claudia da Latina  

Può capitare che una persona prenda l’ascensore e quando arriva a destinazione questo non si allinei perfettamente al pavimento del piano e inciampando su questo diciamo gradino cade e si fa male. Se questo disallineamento non provoca che una semplice caduta senza conseguenze fisiche è probabile che la persona si rialza e innervosita continui il suo andare ma se così non fosse potrebbe chiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti magari in una successiva assemblea e i condomini potrebbero negargli la richiesta dicendogli di stare più attenta. Il condominio potrebbe per evitare responsabilità dirette denunciare tutto all’assicurazione che non prenderebbe in considerazione che, per il danneggiato è sufficiente dimostrare, che l’evento occorsogli ed il legame della causa della caduta in relazione all’effetto che ha provocato, tra la struttura in custodia ed il danno subito, senza provare una specifica pericolosità dell’oggetto ed allora si entrerebbe in una diatriba risolvibile solo con l’ausilio di un tribunale. L’Art. 2051 del c.c. recita “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” cioè una condotta molto imprudente della vittima e la reale possibilità che questa ha per impedire l’evento specie se, come in questo caso, il disallineamento è molto evidente. Nel caso in cui il tribunale arrivasse ad una decisione positiva per la persona vittima d’infortunio, quindi non accettando il caso fortuito, i condomini sarebbero chiamati a concorrere per i rispettivi millesimi. L’amministratore che sia al corrente del problema riferito ad un malfunzionamento dell’impianto in quanto custode delle cose comuni, è obbligato a disattivarlo oppure ad intervenire in tempi brevi alla soluzione nel frattempo opporre cartelli molto visibili in prossimità dell’ascensore in modo che tutti siano al corrente del rischio.Se il capo condomino non ottempera a quanto sopra detto potrebbe essere ritenuto responsabile penalmente per il reato di lesioni colpose. 

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini

C.T.U. del Tribunale di Latina