LE RISPOSTE DEL NOSTRO ESPERTO ALLE DOMANDE DEI LETTORI
Sul mio pianerottolo posso mettere delle piante? cosa dice la legge?
– Saverio da Latina
Secondo i dettati dell’Art. 1102 del Codice Civile, ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, depositare nelle aree condominiali come i pianerottoli beni personali non è consentito se l’occupazione è di intralcio agli altri. In pratica, si deve permettere ad ogni altro singolo condomino di servirsi della cosa comune anche per soddisfare le proprie analoghe esigenze. Il regolamento e l’assemblea potrebbero tuttavia stabilire regole più severe, decidendo, che le aree comuni come il pianerottolo, siano sempre liberi da cose e oggetti di proprietà privata. In assenza di un regolamento condominiale o autorizzazione assembleare, collocare delle piante sul pianerottolo è lecito se non si crea intralcio al passaggio degli altri condòmini. Ad esempio collocare una piccola pianta in un angolo comporterebbe una condotta sicuramente legittima, specie se l’area ha dimensioni adeguate ed è consentito questo anche per zerbini, portaombrelli, tappeti ed oggetti ornamentali. Nel caso in cui il pianerottolo sia illegittimamente occupato si può diffidare l’esecutore a cura anche del singolo condomino chiedendo la convocazione di un’assemblea per fare cessare la violazione, anche in sede legale, invocando l’Art. 1117 quater del Codice Civile.
Si possono sospendere i servizi condominiali al condomino moroso?
– Luca da Monte San Biagio
Il comma 3 dell’Art. 63 disposizioni attuative del c.c. come introdotto dall’Art. 18 della legge n. 220/2012 – stabilisce che in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Alla luce di questa norma, è consentito all’amministratore richiedere all’autorità giudiziaria l’autorizzazione ad effettuare la sospensione dei condomini morosi dell’utilizzo dei servizi suddetti, in quanto la persistente morosità del condomino può determinare l’insolvenza del condominio nel suo complesso, con conseguente interruzione dei servizi da parte dei gestori e ripercussioni nella sfera dei condomini adempienti all’uso dei servizi essenziali nella vita quotidiana. L’amministratore non necessità di alcuna autorizzazione regolamentare o assembleare, quindi, può ricorrere ai mezzi di recupero in caso di morosità ultra semestrale e come enunciato dall’Art.1129 c.c. il quale specifica che, rientra tra i compiti dell’amministratore quello di recuperare le spese non versate dai condomini, senza necessità del benestare dell’assemblea può agire in tale senso. L’amministratore condominiale, perciò, può chiedere un provvedimento di urgenza al giudice per ottenere l’autorizzazione alla sospensione dell’erogazione dei servizi condominiali suscettibili di godimento separato nei confronti dei condomini morosi, evitando tra l’altro contestazioni anche di tipo penale nei propri confronti.
Condominio con debiti, cosa rischia chi compra casa?
– Adele da Roma
Chi acquista un appartamento risponde, in solido con il venditore, dei debiti da questi lasciati con il condominio sia per l’anno in cui il passaggio di proprietà viene, sia per quello precedente. Che succede invece se ad avere debiti è il condominio stesso? Immaginiamo un condominio che, non paghi alcuni fornitori. Uno di questi, dopo aver inviato una serie di diffide, si rivolge al tribunale ed ottiene un decreto ingiuntivo, dopodiché, avvia le azioni esecutive partendo come di solito dal pignoramento del conto corrente condominiale. In banca però il denaro non è sufficiente per soddisfarsi, ed allora, decide di intraprendere l’esecuzione forzata contro i singoli condomini. Pertanto, come detta la riforma del condominio, il creditore deve prima partire con i condomini morosi ed il nominativo deve essere fornito dall’amministratore in quale non viola alcuna privacy, e se non trova soddisfazione, il fornitore può agire nei confronti di tutti gli altri condomini, anche quelli che hanno regolarmente versato le quote mensili, esigendo però, un pagamento non superiore alla rispettiva quota millesimale. Secondo i togati della capitale, (Tribunale Civile di Roma – Corte d’Appello) sentenza n° 13948 del 2021 hanno stabilito che, nel caso in cui un condomino abbia venduto il suo immobile il creditore del condominio non può agire per il recupero del credito nei confronti di chi non era condomino alla data in cui è sorta l’obbligazione, data che, va individuata con l’approvazione della delibera assembleare riguardante i lavori, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione.
RUBRICA CURATA DA
Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini
C.T.U. del Tribunale di Latina