LE RISPOSTE DEL NOSTRO ESPERTO ALLE DOMANDE DEI LETTORI
Il vicino di casa può usare il muro in comune per appoggiare oggetti?
– Luana da Borgo Grappa
Per rispondere a questa domanda è necessario sapere con certezza se il muro sia realmente in comune oppure di proprietà esclusiva, infatti la disciplina cambia radicalmente. Se il muro è di tua esclusiva proprietà, la regola generale è che il vicino non può utilizzarlo per appoggiare oggetti, oppure realizzare costruzioni, senza il tuo esplicito consenso. L’Art. 832 del Codice Civile, ti concede potere di disporre del tuo bene in modo pieno ed esclusivo, qualunque utilizzo del tuo muro da parte del vicino, non autorizzato da te, costituisce una lesione del tuo diritto. Se, nonostante le tue richieste, il vicino continua a utilizzare il tuo muro senza averne diritto, la legge ti permette la tutela con un’azione negatoria Art. 949 del Codice Civile e fare dichiarare dal tribunale una sentenza per inesistenza di diritti accampati da altri su una tua cosa ed ottenere l’ordine di cessazione delle turbative o delle molestie pertanto condanna il vicino a rimuovere gli oggetti o le opere appoggiate al tuo muro. Attenzione, anche in presenza di beni di proprietà esclusiva, ci sono delle eccezioni che sono le servitù coattive per il passaggio di condutture, fili o altri impianti di pubblica utilità come recita l’Art. 91 del D.P.R. 327/2001. Tuttavia, ci sono casi specifici con procedure particolari e che comunque non consentono un uso generico del muro altrui come da sentenza di Cassazione del 12/01/2022 n° 788. Se il muro è invece in comproprietà con il tuo vicino la questione e completamente diversa. Ai sensi dell’articolo 1102 del Codice Civile, ciascun comproprietario può servirsi del muro comune e trarne la più intensa utilizzazione possibile, per conseguire una maggiore comodità per la propria abitazione, a due condizioni fondamentali: non deve alterare la destinazione del muro, non deve impedire all’altro comproprietario di farne parimenti uso e non deve arrecare danni alla struttura del muro. Oltre all’Art. 1102 del Codice Civile c’è anche l’Art. 884 sempre Codice Civile che stabilisce che il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, a condizione di rispettare alcune distanze dal confine e di riparare eventuali danni causati durante i lavori tutto questo, però, senza eseguire incavi o altro che possano compromettere la stabilità del muro. Per finire se ci sono dubbi sulla proprietà o comproprietà del muro è bene affidarsi ad un tecnico per stabilire la reale situazione sempre che non sia specificato sull’atto di acquisto.
RUBRICA CURATA DA
Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini
C.T.U. del Tribunale di Latina

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