LE RISPOSTE DEL NOSTRO ESPERTO ALLE DOMANDE DEI LETTORI
Ho subito un danno dal condominio, anche io devo pagare?
– Letizia da Sabaudia
Letizia ci pone una domanda che a molti può sembrare un paradosso, ma in caso di danno dal condominio, devo pagare anche la mia parte? Il primo punto da esaminare è che, se subisci un danno nella tua proprietà, esempio il tuo appartamento, causato da una parte comune dell’edificio come per esempio il lastrico solare, l’ente tenuto a risarcirti è il condominio nella sua interezza. Questo, perché il condominio è il custode delle parti comuni e responsabile dei danni che queste possono arrecare alle proprietà dei singoli condomini o a terzi. Tutto questo è la previsione dell’Art. 2051 del Codice Civile che recita “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito” quindi il proprietario o il custode di un bene deve risarcire i danni prodotti dal bene stesso, anche se non ne ha colpa. Quando s’instaura una causa per ottenere il risarcimento dei danni, il condomino assume, la posizione di “terzo” rispetto al condominio, anche se lui stesso sia parte dello stesso. In pratica la Signora Letizia è la danneggiata che chiede il risarcimento, il condominio è il danneggiante che deve pagare. Nella eventualità che il condominio è stato condannato a pagare o decide di pagare autonomamente per non andare in giudizio, la spesa da sopportare diventa un debito del condominio verso un terzo ed il terzo è il ricorrente, e le spese per questa tipologia d’intervento vengono divisi tra tutti i proprietari, in base ai rispettivi millesimi di proprietà. L’obbligo di contribuire alle spese condominiali trova il suo fondamento nello status di comproprietario delle parti comuni che ti impone di partecipare alle spese, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1123 del Codice Civile. La sentenza n° 9030 del 5 Aprile 2025, ha confermato questo orientamento chiarendo che la posizione di terzo assunta dal condomino danneggiato non lo esonera dall’obbligo di contribuire, in proporzione alla sua quota millesimale, sia alle spese necessarie per la riparazione della parte comune che ha causato il danno, sia alla rifusione dei danni stessi incluso il risarcimento che verrà pagato a lui. Per capire la ripartizione delle spese tra le parti nell’ipotesi di un condominio composto da 20 condomini, ciascuno con 50 millesimi di proprietà generale, che a causa di un’infiltrazione dal terrazzo di copertura comune, ha danneggiato l’appartamento del signor Bianchi valutati euro 5.000,00. L’assemblea in questa ipotesi delibera di risarcire il signor Bianchi per euro 5.000,00 e di riparare la parte del terrazzo ammalorata, per una spesa di 20.000 euro. Pertanto avremmo una spesa totale di euro 25.000,00 a carico del condominio. Il signor Bianchi, ha diritto a ricevere dal condominio l’intero risarcimento pari ad euro 5.000,00. La restante somma di euro 20.000,00 dovrà essere ripartita per tutti i 20 condomini in base ai loro millesimi, ogni condomino dovrà pagare una quota di 1.250,00 euro. (25.000 euro : 20). Questo significa che anche il signor Bianchi dovrà versare la sua quota di 1.250,00 euro. In conclusione, il signor Bianchi riceverà 5.000,00 euro di risarcimento però dovrà pagare euro 1.250,00 di spese condominiali, con un saldo a suo favore di 3.750 euro. L’importo che pagheranno gli altri 19 condomini sarà pari ad euro 1.250,00 ciascuno.
RUBRICA CURATA DA
Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini
C.T.U. del Tribunale di Latina

Scrivi un commento