Sul mercato ci sono numerosi modelli di seggiolini auto: ecco come proteggere i bambini, ma anche riuscire ad evitare sanzioni orientandosi tra diverse tipologie, omologazioni e normativa antiabbandono. Prima di comprare un seggiolino auto è utile conoscere la normativa e farsi consigliare da persone che lavorano nel settore, in modo da poter scegliere il modello giusto in base all’età, le dimensioni e il peso del minore che deve salire in auto. Ecco cosa dice la legge sui seggiolini auto per bambini, compresi i dispositivi antiabbandono, e quali tipi di prodotti si trovano sul mercato ed è possibile acquistare.

 

NORMATIVA

Nell’articolo 172 del Codice della Strada (Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta) troviamo gli obblighi sui seggiolini auto per bambini. Nello specifico:

-è obbligatorio per bambini fino a 1,5 metri di statura;

-deve essere adatto al peso del bambino;

-deve essere omologato a norma di legge.

Lo stesso articolo 172 del Codice della Strada fa chiarezza su come posizionare il seggiolino, specialmente se il sedile sul quale è montato è quello del passeggero anteriore: il seggiolino può essere montato davanti solo se l’airbag del passeggero è disattivato. Ricordiamo che posizionare il seggiolino nel senso opposto a quello di marcia (quindi con il bambino che guarda verso dietro) è molto più sicuro per il bimbo in caso di incidente. La legge 117/2018, invece, impone che se il bambino ha meno di 4 anni, il seggiolino auto deve essere dotato di dispositivo antiabbandono. Tale dispositivo può essere integrato di fabbrica nel seggiolino, oppure, aggiunto ad un seggiolino che non ne è dotato.

 

OMOLOGAZIONI

Il seggiolino auto deve essere adatto al peso del bambino e ciò deve essere certificato da una omologazione a norma di legge. Le due normative attualmente in vigore per l’omologazione europea dei seggiolini auto per bambini sono la ECE R44-02 e la ECE R44-03. Tale normativa definisce 5 gruppi di peso per le omologazioni:

I seggiolini auto Gruppo 0 sono anche definiti “navicelle”: sono adatti principalmente ai neonati e ai bambini di pochissimi mesi, perché sono molto piccoli e permettono di far viaggiare il bambino in posizione completamente distesa. Si agganciano al sedile dell’auto tramite gli attacchi Isofix oppure tramite le cinture di sicurezza, nel caso in cui vengano montate in senso trasversale (cioè a 90 gradi rispetto al sedile guidatore). Le navicelle Gruppo 0 non possono essere montate sul sedile del passeggero anteriore.

I seggiolini auto Gruppo 0+ sono anche definiti “ovetti”: questi possono essere montati anche sul sedile del passeggero anteriore, ma solo in senso contrario alla marcia e con airbag disattivato. Anche gli ovetti si agganciano al sedile tramite attacchi Isofix o tramite le cinture di sicurezza dell’automobile.

I seggiolini auto Gruppo 1 sono anche definiti “poltroncine”, perché a differenza dei due precedenti tipi, il bambino non può essere posizionato completamente in orizzontale. Secondo la normativa ECE R44/04, le poltroncine Gruppo 1 possono essere montate secondo il senso di marcia. Sul sedile anteriore, però, questa può essere montata solo con l’airbag passeggero disattivato. Anche in questo caso, a seconda del modello, l’aggancio del seggiolino al sedile avviene con le cinture di sicurezza o con gli attacchi Isofix.

I seggiolini auto Gruppo 2 sono anche definiti “rialzi” perché in passato potevano essere costituiti da un semplice cuscino che aveva il compito di portare il bambino all’altezza sufficiente per usare le normali cinture di sicurezza. Adesso non è più così e anche i rialzi Gruppo 2 devono avere uno schienale. Questi dispositivi, però, non hanno un sistema di ritenzione del bambino integrato: sono le cinture di sicurezza a salvare la vita al piccolo passeggero in caso di incidente; per tale motivo vanno chiaramente montati nel senso di marcia. I bambini di peso superiore a 15 kg, ma di altezza inferiore a 125 centimetri, devono viaggiare su un Gruppo 2 con schienale.

I seggiolini auto Gruppo 3 sono anche definiti “booster” o “alzatine” perché, esattamente come i Gruppo 2, hanno il compito di portare il bambino all’altezza sufficiente per poter usare le normali cinture di sicurezza degli adulti e, pertanto, vanno montati nel senso di marcia. A differenza dai seggiolini Gruppo 2, però i Gruppo 3 possono essere con o senza schienale.

 

DISPOSITIVO ANTIABBANDONO

Dal marzo 2020 è obbligatorio usare i dispositivi antiabbandono quando si trasportano bambini di età inferiore ai 4 anni. La nuova legge prevede che il seggiolino integri al suo interno i sensori necessari per rilevare il peso del bambino e che sia in grado di lanciare avvisi sonori e visivi qualora l’adulto si allontani lasciando il bambino in auto. Alcuni modelli prevedono anche un collegamento con lo smartphone. I nuovi seggiolini auto integrano questi dispositivi di fabbrica, ma è anche possibile comprare dei semplici cuscinetti antiabbandono e aggiungerli a un seggiolino auto che ne sia sprovvisto. In questo modo è possibile usare un seggiolino di qualche anno fa e garantire la sicurezza del bambino rispettando, al contempo, la normativa sui seggiolini antiabbandono.

 

SANZIONI

Il mancato uso del seggiolino è punito dalla legge con una multa da 83 euro a 333 euro e con la decurtazione di 5 punti dalla patente del guidatore. Nel caso in cui il guidatore non sia il genitore del bambino presente in auto, ma il genitore sia comunque a bordo, allora la sanzione va al genitore, punti compresi. La stessa multa e la stessa decurtazione dei punti dalla patente si applicano nel caso in cui il seggiolino sia presente e in uso, ma non dotato di dispositivo antiabbandono e il bambino abbia meno di 4 anni.

(DR)