Imminente l’obbligo del dispositivo su automobili e mezzi di nuova omologazione

Memorizzare ogni dato ed informazione relativa al veicolo prima, durante ed immediatamente dopo un sinistro per poter ricostruire l’accaduto in modo verosimile, è con questo scopo che è stato introdotto l’obbligo di installare sui veicoli un dispositivo in grado di registrare dati, proprio come avviene con la scatola nera degli aerei. L’obbligo, introdotto dal Regolamento europeo 2019/2144, scatterà da luglio 2022 e riguarderà i veicoli commerciali, industriali e mezzi di trasporto pubblico per i modelli nuovi, mentre entrerà in vigore a partire dal 2024 per i modelli esistenti. Non si tratta di una novità assoluta in quanto i registratori di dati sono già installati sui veicoli aziendali per monitorare gli stili di guida dei dipendenti o attraverso polizze assicurative che premiano i comportamenti alla guida più virtuosi.

Quello della sicurezza stradale è un tema sempre attuale: le autorità europee hanno dibattuto a lungo prima di avallare tale provvedimento, sia per motivi economici sia per la delicata gestione dei dati raccolti, nonché per il rischio del monitoraggio di massa degli utenti e dell’archiviazione dei loro dati. Su tale punto il regolamento citato è comunque chiaro: i dati immagazzinati nella scatola nera devono essere anonimi e devono riguardare un periodo di tempo limitato, quello necessario a ricostruire la dinamica di un eventuale sinistro. La collocazione sarà univocamente sotto il sedile del conducente fissata direttamente al telaio, per poter essere individuata immediatamente dalle Forze dell’ordine; essa registrerà e cancellerà costantemente le informazioni di un dato lasso di tempo senza acquisire immagini o suoni, inoltre non indicherà l’origine dei dati che dovranno rimanere tassativamente anonimi e potrà essere “interrogata” collegandovi un computer. La scatola nera obbligatoria, pertanto, avrà un numero limitato di parametri memorizzabili e questi non saranno trasmessi telematicamente a soggetti esterni, garantendo il rispetto e la tutela della privacy.

QUALI DATI REGISTRA   

Nell’articolo 172 del Codice della Strada La differenza tra questa scatola nera e dispositivi analoghi, ma molto più complessi e già disponibili per il settore assicurativo, sta nella limitata quantità di dati registrabili (per limiti ben imposti dalle autorità europee) e per il fatto che tali dati non possano essere trasmessi telematicamente e archiviati, ma prelevabili solo dalle autorità competenti per chiarire dinamica e responsabilità di un incidente. In caso di sinistro, infatti, il dispositivo registra informazioni sulla velocità, accelerazioni, decelerazioni, utilizzo delle cinture di sicurezza, attivazioni degli airbag e posizione dello sterzo nei 30 secondi precedenti l’impatto e nei 5 secondi successivi. Informazioni che potranno essere scaricate dalle forze di polizia mediante un computer e analizzate per ricostruire il sinistro senza che vengano indicati nomi e volti della persona al volante. 

DASH CAM: DISPOSITIVO VIETATO?

Tuttavia, esiste un altro dispositivo che vale la pena considerare e su cui fare chiarezza: si tratta della dash cam, la telecamera di sicurezza in grado di registrare ciò che avviene davanti ai veicoli. Dispositivi compatti, pertanto, che si installano sul cruscotto o sul parabrezza delle auto per registrare tutto quello che avviene in tempo reale davanti a un veicolo, sia quando esso è in movimento, sia che si trovi in sosta. Il dispositivo è solitamente dotato di una memoria estraibile e registra tutto ciò che avviene nella direzione di marcia sovrascrivendo i dati in maniera automatica una volta raggiunto il limite di memoria, senza interrompere la ripresa. 

Secondo l’Art. 169 del codice della strada: “In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”. Nessun divieto di utilizzare oggetti se questi non limitano il campo visivo del conducente e la libertà di movimento dello stesso. La dash cam, quindi, se posizionata in modo corretto, non è vietata da nessuna norma.

L’UTILIZZO IN CASO DI SINISTRO

Questi contenuti sono soggetti alle normative europee sulla privacy e quindi il titolare della dash cam può effettuare registrazioni video, ma è responsabile della loro conservazione e dell’eventuale diffusione. La pubblicazione e la condivisione dei contenuti, inoltre, è illegale se nelle riprese sono distinguibili volti di persone e targhe di veicoli circolanti. L’unico modo per condividere o pubblicare i contenuti video registrati, quindi, è quello di oscurare in fase di riproduzione qualsiasi dato sensibile riconducibile a una persona fisica o di ottenere il consenso di chi è stato immortalato nella ripresa. L’utilizzo della dash cam è spesso finalizzato ad ottenere prova in caso di sinistro in cui si venga coinvolti direttamente o indirettamente. Alla luce dei divieti derivanti dalla tutela della privacy, le riprese valgono come prova per gli enti assicurativi o in caso di processo in seguito a un incidente? Per fugare ogni dubbio è essenziale citare l’articolo 2.712 del Codice Civile in tema di riproduzioni meccaniche: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. In sostanza, qualsiasi tipo di contenuto può essere utilizzato come “prova” qualora non venisse contestato dalla parte accusata di inattendibilità o di manipolazione a posteriori. In ogni caso, un video è soggetto alla valutazione del giudice, il quale deciderà se un filmato può essere ammesso o meno come prova processuale. 

(DR)