Il contribuente non deve pagare tasse locali sull’immobile in cui ha a residenza e dove vive abitualmente
C’è una norma del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (l’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che sancisce il diritto a una agevolazione sul pagamento dell’Imu per la prima casa: ovvero il contribuente non deve pagare tasse locali sull’immobile in cui ha la residenza e dove vive abitualmente. Si ha dunque diritto a un rimborso di somme versate ingiustamente solo se si possono dimostrare tali requisiti. Lo scorso giugno è stata ribadita questa norma nella sentenza n. 580/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Latina che ha visto una cittadina di Terracina fare ricorso contro il Comune che le ha chiesto il pagamento dell’Imu per l’anno 2022 per l’immobile in cui risiede.
La signora, dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento, ha fatto presente al Comune che non avrebbe dovuto pagare questa tassa, ma l’Ente ha respinto la sua richiesta senza fornire delle motivazioni specifiche. La contribuente, avendo pagato la tassa, ha deciso di fare ricorso e richiedere il rimborso della somma versata.
Il giudice non ha potuto che accogliere il suo ricorso, poiché non solo la signora ha dimostrato di avere la residenza in quell’appartamento, ma presentando le fatture e i consumi delle utenze relative al 2022 ha potuto confermare che ha abitato in quell’immobile tutto l’anno, non solo nei mesi estivi, eludendo il possibile dubbio che si trattasse di una casa per le vacanze, dato che si trova in un luogo turistico.
Nonostante la notifica del ricorso, il Comune di Terracina non ha partecipato attivamente al processo, né ha ritenuto opportuno inviare un rappresentante legale a difendere la sua posizione. In realtà c’è stato poco da dibattere: la situazione della signora era totalmente rispettosa della legge e nel pieno diritto di chiedere un rimborso di quanto versato ingiustamente.
Per quanto riguarda le spese processuali, il giudice Costantino Ferrara che ha presieduto la CGT, ha ritenuto opportuno non attribuirne. La signora si è dovuta far carico però delle proprie spese legali che non sono state attribuite alla controparte, dato che non si è nemmeno presentata al processo.
Costantino Ferrara
Vice Presidente
Corte di Giustizia Tributaria
Latina e Roma