La mancata notifica annulla la richiesta di pagamento

C’è una cosa importante da tenere a mente quando si ricevono delle richieste di pagamento dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, ma non si è ricevuta la cartella esattoriale originaria: si può contestare il debito se si è in grado di dimostrare che gli atti precedenti non sono stati correttamente notificati. È il caso discusso dalla Commissione Tributaria di Roma (presidente Costantino Ferrara, relatore Elisabetta Rosi) lo scorso maggio che con la sentenza n. 7053/2024,  ha accettato il ricorso di un contribuente riguardo una richiesta di pagamento di alcune tasse relative agli anni 2011 e 2012. Questa ingiunzione di pagamento si riferiva a una cartella esattoriale risalente al 2017, che l’uomo non ha mai ricevuto. La CGT ha considerato come prescritto il credito tributario richiesto in quanto l’Agenzia delle Entrate non presentandosi in tribunale non ha fornito come prova la cartella esattoriale originaria, né la documentazione che ne certificava l’invio al contribuente. Secondo il diritto tributario l’Ente può richiedere il pagamento di un debito, a seconda delle varie tasse, entro 5 anni dalla notifica del debito stesso attraverso l’invio di una cartella esattoriale. Le successive ingiunzioni di pagamento azzerano il conteggio del periodo che riparte a ogni successiva comunicazione ufficiale. Nel caso di questa sentenza, il signore ha ricevuto un’ingiunzione di pagamento per Irpef del 2011 e 2012 relativa a una precedente cartella esattoriale che non ha mai ricevuto. L’uomo ha potuto contestare il pagamento perché manca la prova che il debito sia stato correttamente notificato dall’Agenzia delle entrate. Senza la cartella originale, il debito non può essere rinnovato dalle successive ingiunzioni di pagamento e dunque cade in prescrizione. Il giudice non ha potuto che accogliere il ricorso del contribuente dato che l’Agenzia delle entrate non ha fornito prova della notifica della cartella esattoriale originaria, e dato che l’Ente non si è presentato in tribunale non è stato possibile addebitare le spese processuali. 

Costantino Ferrara

Vice Presidente

Corte di Giustizia Tributaria

Latina e Roma