Il numero consentito in assemblea condominiale e chi delegare
Secondo i dettati dell’Art. 67, comma 1, disposizioni attuative del Codice Civile, ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta, se i condomini sono più di venti il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale e questo è un divieto inderogabile sancito anche dall’Art. 72 delle disposizioni attuative, se inferiori a venti non ci sono limiti.
Facciamo un esempio per aiutare a comprendere meglio questo limite.
In un condominio con trenta condomini, ogni condomino ne può rappresentare solo sei per non più di 200 millesimi complessivi. Inoltre nei casi di cui all’Art. 1117 bis del codice civile, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza dettata dall’Art.1136 c.c. comma 5, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Il regolamento condominiale però permette, all’assemblea, di fissare limiti ancora più stringenti, prevedendo un numero inferiore di deleghe conferibili ad un solo condomino. La delibera assembleare che viene approvata, con un numero di deleghe superiore a quello consentito dal Codice Civile, può essere annullabile ai sensi dell’Art. 1137 del Codice Civile. L’annullamento di una delibera per eccesso di deleghe non è prevista espressamente dal legislatore, ma si evince da alcune pronunce della Corte di Cassazione una di queste è rappresentata dalla sentenza n. 8015 del 28 Marzo 2017. Inoltre, nel calcolo del quinto, non va conteggiata anche la quota millesimale del delegato perché il limite stabilito dalla norma è riferito solo alle deleghe. Necessita ricordare che un regolamento condominiale non può mai abolire l’istituto della delega in quanto norma inderogabile però come abbiamo visto può, oltre al numero di deleghe, prevedere che ci si possa fare rappresentare solo da un altro condomino e non da estranei.
Inoltre la delega la si può dare anche ad un condomino che non la pensa esattamente come voi ed allora lo stesso voterà in un modo e per te, con le indicazioni scritte sulla delega lo farà in un altro.
Cosa succede se si dovesse lasciare la riunione prima della fine dei punti dell’O.D.G.? …in questo caso la delega la si può fare ad un altro condomino presente, nel caso in cui però anche tu hai delle deleghe, queste non le puoi trasferire al nuovo delegato pertanto il quorum nell’occasione diminuisce, naturalmente con trascrizione sul verbale a cura del segretario.
RUBRICA CURATA DA
Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini
C.T.U. del Tribunale di Latina