L’uso del condizionatore in un appartamento non può essere vietato dal condominio, sempre che vengano rispettati i limiti contenuti nel regolamento. Limiti che però possono solo riguardare l’uso delle parti comuni, come: la facciata condominiale; la terrazza; Ed allora, per non incorrere in problemi legali, facciamo il punto della situazione.

Il balcone sicuramente, è il primo posto dove collocare un condizionatore, in quanto proprietà di ogni condomino e quindi liberamente utilizzabile. Solo un regolamento di condominio approvato all’unanimità potrebbe impedire di detenere condizionatori sui balconi. In un’ipotesi di questo tipo, il divieto sarebbe categorico, anche laddove l’apparecchio non fosse visibile dall’esterno. Un altro luogo dove posizione il condizionatore è il muro della facciata del palazzo.

La facciata perimetrale è un bene comune, che appartiene cioè a tutti i condomini. Attenzione però perché ci sono dei limiti imposti dalla legge indipendentemente dal regolamento. Il primo limite è quello del rumore, il condizionatore, prossimo alla finestra del vicino, non deve essere una molestia acustica per lo stesso altrimenti dovrà essere rimosso. Il secondo limite è quello della comunicazione all’amministratore, infatti ogni qualvolta che si eseguono interventi sulle parti comuni dell’edificio, anche se non è necessario avere prima il consenso assembleare, è obbligatorio informare preventivamente il capo condomino.

Il terzo limite (Tribunale di Udine sentenza n. 107/2022) è quello del rispetto dell’estetica del fabbricato, Art. 1122 c.c. da valutarsi però dalla condizione dell’immobile nel momento in cui viene installato il condizionatore. Quindi, se altri condomini vi hanno provveduto, non si potrà impedire all’ultimo di questi di fare altrettanto. Necessita specificare che, le norme, di un regolamento di condominio approvato all’unanimità possono tuttavia essere più rigide al concetto di decoro architettonico, impedendo qualsiasi forma di alterazione (Cassazione sentenza n. 81748/2012). Gli interventi che compromettono estetica dell’edificio potrebbero determinare un deprezzamento dell’intero fabbricato, e quindi del valore economico delle unità immobiliari che lo compongono. Un altro luogo, sicuramente più difficoltoso, dove installare il condizionatore è la terrazza di copertura del fabbricato. Anche in questo caso, solo un regolamento condominiale approvato all’unanimità potrebbe impedire tale uso, atteso che il piano di copertura dell’edificio appartiene a tutti i condomini sicché ciascuno di questi può farne l’uso che vuole, purché non impedisca agli altri di fare altrettanto Art. 1102 c.c. e non alteri la destinazione dell’area.

Attenzione necessita fare una precisazione a volte per vicinanza o per praticità  s’ inserisce il tubo di scarico del proprio condizionatore privato all’interno del pluviale comune, cioè nella tubazione che raccoglie le acque piovane, si potrebbe ritenere che l’immissione di acqua o di condensa nel pluviale non ne modificherebbe la funzione, che rimane quella di convogliare le acque. Questo comportamento però secondo la giurisprudenza non è legittima, è illegale l’inserimento del tubo che scarica la condensa del condizionatore all’interno del pluviale comune, a meno che non ci sia il consenso dell’assemblea.

Per quanto sopra si ravvisa una modifica illegittima in quanto innestare un tubo che scarica la condensa del condizionatore in un pluviale condominiale altera la destinazione del predetto bene comune che è quella di scaricare esclusivamente le acque meteoriche.

La conseguenza di tale comportamento è che il condomino può essere condannato alla rimozione del tubo del proprio condizionatore, con ripristino della tubazione originaria.

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini

C.T.U. del Tribunale di Latina