COSA SUCCEDE SE L’AMMINISTRATORE NON PRESENTA IL BILANCIO E PROCEDURA REVOCA

L’Amministratore gestisce l’intero condominio e lo rappresenta legalmente, tra i tanti compiti del capo condomino, c’è anche quello di redigere il bilancio consuntivo e di sottoporlo all’approvazione dell’assemblea.

Ma cosa succede se l’amministratore non presenta il bilancio e quindi non convoca l’assemblea per la sua approvazione?

La mancata convocazione e presentazione del rendiconto annuale entro il termine perentorio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio contabile determina una grave irregolarità come recita l’Art. 1130 comma 10 del c.c. e per questo motivo l’amministratore può essere revocato anche da un solo condomino.

Secondo l’art. 1129 del c.c. l’amministratore che non convoca l’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale consuntivo può essere revocato su istanza di ciascun condomino.

La revoca dell’amministratore da parte dell’assemblea, sia che avvenga con o

senza giusta causa, richiede la stessa maggioranza necessaria alla sua nomina ossia maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio.

Ma cosa succede se una volta convocata l’assemblea la stessa nonostante la grave irregolarità definita e magari sommandola ad altre, continua, a dare fiducia all’amministratore?

Il condomino può anche dando incarico ad un proprio avvocato, ed anticipando le spese del ricorso, chiedere al giudice la revoca dell’amministratore per gravi irregolarità.

Il legale interpellato però prima dovrà promuovere un tentativo di mediazione, l’organismo incaricato convocherà l’amministratore per tentare un accordo bonario a questo punto se il capo condomino non si presenta oppure non si diviene ad un accordo solo allora si intraprenderà una causa civile.

All’udienza di comparizione, in camera di consiglio, le parti dovranno spiegare le loro ragioni, naturalmente il ricorrente cercherà di evidenziare gli inadempimenti la condotta non professionale e il grave danno, immediato o futuro, per il condominio. L’amministratore replicherà spiegando le sue ragioni, finita l’udienza il giudice accoglierà o rigetterà la domanda. A tale proposito se il giudice respingerà la domanda l’amministratore rimarrà in carica altrimenti procederà con decreto a nominare un sostituto. L’Amministratore revocato giudizialmente non potrà essere nominato nuovamente dall’assemblea e rimarrà in carica finché la stessa nominerà il sostituto. Nel caso in cui in assemblea non c’è accordo si potrà nuovamente rivolgersi al giudice per nominare un amministratore giudiziale. Per quanto riguarda le spese anticipate in caso di accettazione del ricorso il ricorrente potrà rivalersi sul condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini

C.T.U. del Tribunale di Latina