Come procedere nella convocazione dell’Assemblea Condominiale

Tutti i condomini hanno il diritto di essere convocati alla riunione condominiale e tutti gli aventi diritto debbono essere nelle condizioni di intervenire, a tale riguardo l’Amministratore condominiale dovrà fare pervenire un avviso di convocazione con modalità e tempi stabiliti per legge, assicurandogli pertanto la conoscibilità dell’assemblea ed anche dei relativi argomenti che si discuteranno.

L’Art. 1136 al sesto comma del Codice Civile, sancisce che l’assemblea non può deliberare se non si accerta che tutti i condomini ed aventi diritto sono stati convocati in maniera regolare, ed anche per questo motivo che, l’aggiornamento a cura dell’Amministratore dell’anagrafica condominiale risulta indispensabile. Ma quali sono le modalità e le tempistiche di una corretta convocazione assembleare?…

Il Codice Civile è chiaro nel stabilire che, l’avviso di convocazione secondo il comma 3 dell’Art. 66  delle Disposizione Attuative deve contenere specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax o tramite consegna a mano e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione, ove è prevista la modalità videoconferenza, l’indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa.

Ma come si contano i 5 giorni della comunicazione dell’assemblea?…per calcolarla bisogna operare a ritroso, ossia partendo dall’ultimo, che è quello fissato dalla riunione  in prima convocazione, per risalire al primo, che è quello di ricevimento della raccomandata. In tale caso, il giorno finale non entra nel calcolo, mentre vi rientra quello iniziale.

L’Art. 155 Codice di procedura civile dispone infatti che, il giorno di convocazione in prima convocazione non va calcolato, mentre va considerato quello della ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, vedasi anche la sentenza di Cassazione n° 18635/2021.  Gli amministratori di condominio di solito, ma non sempre, allegano all’avviso di convocazione anche i bilanci da approvare ed altri documenti, si precisa che non esiste alcun obbligo di legge a tale riguardo in quanto gli Ermellini hanno specificato che, non viola il diritto alla preventiva informazione circa i temi oggetto di discussione in assemblea la mancata allegazione all’avviso di convocazione dei bilanci da approvare in quanto ciacun condomino può chiedere in anticipo le copie dei documenti che saranno oggetto di eventuale approvazione. Pertanto, il condomino non può, nel caso in cui non abbia fatto tale richiesta all’Amministratore impugnare poi la delibera di approvazione per omessa allegazione dei documenti contabili. Una precisazione sulla modalità di invio tramite raccomandata è quella che la stessa può essere inoltrata anche tramite servizio postale privato in quanto il Decreto legislativo 261/99 specifica che, “le persone addette ai servizi postali da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all’Art. 358 del Codice Penale. Abbiamo descritto tempi e modalità della convocazione ma che succede in caso di omessa, tardiva od incompleta comunicazione?……la deliberazione assembleare è annullabile come descrive l’Art. 1137 del Codice Civile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini

C.T.U. del Tribunale di Latina