Quali sono i compiti e le funzioni

Secondo il Codice civile Art.1130 Bis, Comma 3 l’assemblea può nominare, oltre al capo condomino, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici con non meno di dodici appartamenti, questo istituto non ha poteri decisionali ma ha funzioni esclusivamente consultive e di controllo. Questa nomina del consiglio non è, obbligatoria, anche se fortemente consigliata, e serve ad agevolare le attività assembleari ed a rendere più efficiente la gestione del condominio. Esaminiamo nel dettaglio quali sono i compiti e funzioni del consiglio di condominio alla luce della recente giurisprudenza.

La prima domanda è: chi può essere nominato consigliere di condominio? I consiglieri di condominio sono condomini che, a prescindere dai millesimi di proprietà, sono più a contatto con le problematiche comuni e se ne fanno carico, di solito, vengono scelti per le loro qualità ed esperienze lavorative diventando anche portavoce della vo-lontà e necessità degli altri condomini e di tutto questo riferiscono all’amministratore o alla stessa assemblea.

La seconda domanda da porsi è: quando si nomina il consiglio di condominio? Il consiglio può essere nominato in qualsiasi edificio, anche senza prendere come riferimento il numero di unità immobiliari, però, se gli appartamenti sono dodici o più di dodici i membri del consiglio devono essere almeno tre. Quanto sopra comporta che in un condominio con meno di dodici unità abitative si può avere anche un solo consigliere. Questa figura può essere prevista anche nel regolamento di condominio.

La terza domanda è: come si nomina il consiglio di condominio? La nomina dei consiglieri viene fatta in sede assembleare, non c’è alcuna specifica sui quorum per la nomina dei consiglieri, pertanto si può ritenere, che basti la maggioranza dei presenti. Per le riunioni del consiglio anche quelle con l’amministratore viene redatto un verbale.

La quarta domanda è: quali sono i compiti e funzioni del consiglio di condominio? Questo istituto non può prendere decisioni vincolanti, non può approvare spese, oppure apporre firme su contratti, o eseguire lavori, non può pertanto sostituirsi ai poteri dell’assemblea od a quelli dell’amministratore. Pertanto, il consiglio di condominio, può solo controllare che i servizi condominiali funzionino per il pieno soddisfacimento delle necessità occorrenti o decise dai condomini altrimenti può riferire all’amministratore e in caso che questi non provveda direttamente all’assemblea, naturalmente può anche controllare l’operato dell’amministratore esprimere opinioni che non sono vincolanti che l’amministratore può anche non seguire. Nessun regolamento, sia pure approvato all’unanimità, può validamente riservare al consiglio di condominio il compito di sostituire l’assemblea dei condomini.
Inoltre l’assemblea può riconoscere ai consiglieri, specifiche funzioni, sempre
nell’ambito del controllo e della consulenza, può essere attribuito ai consiglieri l’incarico di esaminare i preventivi di spesa per l’esecuzione di lavori, ma le scelte da loro assunte, non hanno forza vincolante nei confronti dei condomini, e quindi devono essere rimesse alla decisione dell’assemblea, che nel caso può approvarle con le maggioranze previste.

Quinta domanda: i consiglieri vanno pagati?
Per i consiglieri non è previsto nessun compenso, ma non è escluso però la possibilità di un rimborso delle spese sostenute.

Sesta domanda: quale è la responsabilità dei consiglieri?
Se il consiglio va oltre i compiti indicati dall’assemblea o dal regolamento, i componenti l’istituto sono responsabili per eventuali danni provocati dal loro operato illegittimo. Per terminare si specifica che non esiste alcuna prescrizione di legge che indichi la durata in carica dei consiglieri, questa viene stabilita dall’assemblea o dal regolamento.

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini

C.T.U. del Tribunale di Latina