Quando, come si convoca e funzioni dell’assemblea condominiale
In Italia la vita in condominio è tutt’altro che semplice, litigi, incomprensioni e tensioni varie sono purtroppo all’ordine del giorno, basti pensare ai più comuni, rumori di persone od animali, infiltrazioni, morosità, ripartizione spese ecc. Se i condomini conoscessero le regole che disciplinano il condominio una parte di litigi potrebbe essere evitati ma quali sono i poteri che ha l’assemblea di condominio?
La legge, come recita l’Art. 1135 del c.c., attribuisce all’assemblea condominiale i sotto elencati poteri e compiti:
• Nominare confermare o revocare l’Amministratore e decidere di approvare il suo compenso;
• Approvare il bilancio preventivo delle spese occorrenti durante l’anno ed alla relativa ripartizione tra i condomini;
• Approvare il bilancio consuntivo presentato dall’amministratore e decidere l’eventuale residuo di gestione;
• Deliberare lavori di natura straordinaria ed innovazioni formando obbligatoriamente un fondo di riserva speciale pari all’importo dei lavori da eseguire che se vengono contrattualizzati in base a loro stato di avanzamento questo fondo può essere costituito in base ai singoli pagamenti dovuti;
• L’assemblea ancora, può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti ed iniziative territoriali promossi da istituzioni locali ad anche da soggetti privati qualificati, per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la sicurezza la vivibilità e la sostenibilità ambientale;
• L’Art. 1132 del c.c. attribuisce all’assemblea la possibilità di promuovere una lite o di resistere ad una domanda da altri iniziata contro il condominio;
• Subordinare la nomina dell’amministratore alla stipula di una polizza di responsabilità professionale per gli atti compiuti nell’ambito delle sue funzioni Art. 1129 c.c.
• Dispensare dal recupero forzoso l’amministratore per le quote non pagate dai condomini Art. 1129 c.c.
• L’assemblea inoltre può deliberare, nel caso in cui ci sia distruzione dell’edificio di una parte minore dei tre quarti del suo valore attuale, la sua ricostruzione Art. 1128 c.c.
• Inoltre l’assemblea ha il potere di approvare e modificare il regolamento condominiale Art. 1138 c.c.
Dopo l’illustrazione dei compiti e prerogative vediamo quando e le modalità con cui deve essere convocata l’assemblea condominiale.
L’assemblea condominiale viene convocata in via ordinaria dall’amministratore per deliberare sul bilancio consuntivo, preventivo e loro ripartizione inoltre sui lavori straordinari sulle innovazioni e su altri ordini del giorno che necessitano di approvazione anche richiesti da uno o più condomini, oppure in via straordinaria sempre dall’amministratore se lo ritiene opportuno o da due condomini che rappresentino un sesto dei millesimi di proprietà totali dell’edificio. Nel caso non ci sia amministratore l’assemblea può essere convocata ad iniziativa di ciascun condomino. Secondo l’Art. 66 delle disposizioni di attuazione del c.c. l’avviso di convocazione deve contenere l’Ordine Del Giorno con gli argomenti da trattare il luogo e l’ora dell’adunanza deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della data in prima convocazione mediante posta raccomandata, Pec, Fax o consegna a mano.
RUBRICA CURATA DA
Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini
C.T.U. del Tribunale di Latina