LE RISPOSTE DEL NOSTRO ESPERTO ALLE DOMANDE DEI LETTORI

Cosa dice la legge se non trovo casa e sono a fine contratto d’affitto?

– Lucrezia da Latina

La nostra lettrice ci domanda in buona sostanza se esiste un tempo extra per liberare l’immobile preso in locazione alla scadenza del contratto se non si trova una sistemazione abitativa nuova inoltre, il padrone di casa vuole vendere l’appartamento. Intanto diciamo che se il proprietario di casa intende disdettare il contratto di locazione per vendere l’appartamento può chiaramente farlo ma a delle condizioni.Se il recesso avviene in occasione del primo rinnovo obbligatorio l’inquilino ha un diritto di prelazione ciò vuole dire che, a parità di condizioni, può chiedere di acquistare l’immobile. Se invece l’immobile è destinato ad altre persone quindi l’affittuario rinuncia alla prelazione per via del prezzo richiesto, o per altre ragioni, alla scadenza del contratto con la disdetta, nei termini di legge il conduttore deve lasciare l’appartamento, non oltre il termine di scadenza intimato. Ma cosa succede se il conduttore, non riesce a trovare un’altra casa adatta alle sue esigenze abitative ed economiche, può usufruire di un tempo aggiuntivo, nel caso nell’immobile ci siano anche figli minori o disabili? Facciamo il punto della situazione nel dire che l’appartamento deve essere lasciato libero da cose e da persone alla scadenza del contratto con il dovuto preavviso di sei mesi, questo, per consentire al conduttore di organizzare il trasloco e di trovare una soluzione abitativa diversa e per non lasciarlo privo di una abitazione dall’oggi al domani. Pertanto a meno che ci sia un accordo tra locatore e conduttore per la concessione di un ulteriore periodo oltre i sei mesi previsti, non sono contemplate ulteriori tolleranze. Necessita anche dire che la riconsegna dell’appartamento si considera effettuata solo con la restituzione materiale delle chiavi dell’immobile al locatore. Cosa succede se l’affittuario non dovesse rispettare i termini contrattuali e se, nonostante la disdetta, continua a rimanere in casa anche dopo la scadenza della locazione? Nel caso su esposto il locatore dovrà agire dinanzi al tribunale chiedendo lo sfratto per finita locazione, ottenere un’ordinanza di sfratto e nel caso in cui l’inquilino non vada via spontaneamente necessita l’intervento dell’ufficiale giudiziario a questo punto i tempi per il rilascio specie nelle grandi città si potrebbe allungare di molti mesi.  Nel frattempo il conduttore continuerà ad usufruire dell’immobile e quindi continueranno a maturare i canoni di locazione secondo l’importo convenuto in contratto, che dovrà essere corrisposto al proprietario a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione protratta e senza titolo del suo immobile. A questo punto il giudice oltre allo sfratto per finita locazione emetterà anche un decreto ingiuntivo con condanna al versamento di tali importi. Tuttavia, l’affittuario che si trova nella impossibilità di rilasciare l’immobile può chiedere al giudice il così detto “termine di grazia” che è un periodo di tempo ulteriore che il giudice può concedere all’inquilino per lasciare l’immobile, in questo modo lo sfratto viene ritardato. Entrando nel particolare, il termine di grazia consiste nel diritto, che la legge riconosce al conduttore, di chiedere al giudice una proroga di 90 giorni, che diventano 120 giorni in caso di gravi e comprovate necessità prima dell’emissione dell’ordinanza di sgombero dell’immobile. A tal fine però l’inquilino deve presentarsi all’udienza di sfratto e formulare apposita istanza e questa richiesta non necessita dell’assistenza di un avvocato. In questa istanza di richiesta l’affittuario deve rappresentare gravi motivi ad esempio malattie gravi di chi abita nell’unità che fanno sì che il giudice recepisca la domanda. E’ importante specificare che anche in presenza di gravi e comprovati motivi la durata del termine di grazia non può superare i 120 giorni.

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini

C.T.U. del Tribunale di Latina