Cosa succede al garante di un affitto se l’inquilino non paga?

– Giuseppe da Fondi

Alcune volte, specie in questi periodi di crisi, il locatore di un immobile chiede che sul contratto di locazione, oltre alla firma del conduttore, venga apposta anche quella di una terza persona che faccia da garante, questo per tutelarlo da eventuali morosità. Giuseppe dice che un suo parente gli ha richiesto di fargli da garante per l’affitto di un immobile e ci chiede a cosa va incontro fare da garante in un contratto di affitto, e quali sono i rischi per lui se il suo parente non dovesse versare i canoni di locazione pattuiti. Il “garante” o per meglio dire “fideiussore” inserito in un contratto d’affitto, si impegna a estinguere il debito maturato nei confronti del locatore se il conduttore, obbligato principale, non dovesse adempiere, si realizza in pratica una responsabilità solidale tra le parti. Pertanto fare da garante in un contratto di affitto comporta l’assunzione di una responsabilità in sede legale nei confronti del locatore per garantire l’adempimento delle obbligazioni del conduttore, compreso il risarcimento di eventuali danni all’immobile. Necessita specificare che il garante non può autonomamente recedere dal contratto a meno che non vi sia il consenso scritto del locatore e non può richiedere al creditore di intervenire prima sul patrimonio del debitore principale e solo successivamente in caso di incapienza, sul proprio, a meno che le clausole contrattuali non impongano al locatore di rivolgersi dapprima sul conduttore, è pertanto libero di richiedere, in caso d’insolvenza, il pagamento del canone direttamente al garante anziché all’inquilino, poiché entrambi, con la firma del contratto di locazione, sono formalmente obbligati sullo stesso piano. Nel caso in cui l’inquilino non paghi il canone concordato il locatore può procedere allo sfratto ed ottenere un decreto ingiuntivo contro il conduttore, oppure chiedere il pagamento al garante. In alcuni casi c’è la difficoltà d’incassare anche dal garante a questo punto il locatore può intraprendere l’istituto dello sfratto per morosità e, chiedere al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo sia contro il conduttore che contro il garante. Nel caso molto poco frequente ma potenzialmente possibile di decesso del conduttore, la fideiussione concessa a garanzia del contratto di locazione non si estingue automaticamente, quindi il contratto resta in vita infatti la legge n. 392/1978 sancisce che in caso di decesso del conduttore, li contratto rimane in essere con il coniuge, eredi e parenti con lui conviventi. Rimanendo in essere il contratto d’affitto, il garante rimane obbligato anche se la sua obbligazione adesso viene riferita ad altri soggetti tenuti al pagamento dei canoni. Invece se i suoi eredi e familiari decidessero di concludere il rapporto di locazione, l’obbligazione precedentemente assunta dal garante terminerebbe insieme al contratto.

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini

C.T.U. del Tribunale di Latina