LE RISPOSTE DEL NOSTRO ESPERTO ALLE DOMANDE DEI LETTORI
Chi è disabile deve pagare le scale anche se non le utilizza?
– Anna da Latina
Tutti i condomini sono chiamati a contribuire al pagamento delle spese che riguardano i beni comuni, in proporzione al valore della sua unità immobiliare, questo valore è espresso in millesimi e sono allegati al regolamento condominiale questo è quello che dice l’Art. 1123 del Codice Civile comma 1, nell’ipotesi di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa ci viene in aiuto l’Art. 1123 comma 2 del Codice Civile. Ma chi è invalido deve pagare le spese per le scale anche se non le può usare? Come abbiamo detto tutti i condòmini devono partecipare alle spese relative alle scale comuni in base ai millesimi che tengono conto anche dall’altezza di ciascun appartamento dal suolo, in modo tale che i proprietari dei piani alti paghino di più rispetto agli altri. L’Art. 1124 del Codice Civile specifica che la spesa relativa alle scale e ascensori è ripartita per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari Tabella “A” e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Sempre l’Art. 1124 precisa che sono tenuti a pagare le spese solo i condomini che hanno l’uso “potenziale” delle scale, pertanto i proprietari di appartamenti raggiungibili da esse. Questo significa che chi è proprietario di un solo garage con accesso autonomo dalle scale non sarà coinvolto da queste spese. Nel caso di più scale ogni condomino dovrà pagare solo le spese relative a quella specifica scala ed anche chi vive al piano terreno, anche se in maniera minore. Per quanto sopra detto le spese condominiali si basano sull’uso “potenziale” e non a quello effettivo di conseguenza anche i disabili che, devono necessariamente usare l’ascensore devono contribuire alle spese delle scale secondo il criterio misto cioè millesimi ed altezza dal suolo in quanto comunque proprietari in quota parte del bene comune. L’alternativa a quanto detto sopra è un regolamento contrattuale o assembleare con voto unanime che può stabilire un criterio diverso.
RUBRICA CURATA DA
Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini
C.T.U. del Tribunale di Latina
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