I cani nel cortile condominiale sono ammessi?
– Michele da Pontinia
La Legge 220/12 ha stabilito che il condominio non può vietare ai condomini di detenere animali domestici all’interno delle abitazioni. Ma se un cane dovesse circolare liberamente nel cortile o per le scale, il condominio potrebbe opporsi? Come detto, con la riforma del condominio nessun regolamento condominiale può più vietare di avere in casa un cane, un gatto o altri animali domestici, e questo si applica anche agli immobili i cui regolamenti sono stati approvati prima del 2012. Solo una delibera dell’assemblea assunta all’unanimità o un regolamento condominiale contrattuale può prevedere un divieto alla detenzione di animali negli appartamenti. Tale divieto può essere opposto ai successivi condomini, sempre se annotato nei registri immobiliari o richiamato nei singoli atti di compravendita con l’allegazione del regolamento. Sono illegittimi divieti al possesso di animali domestici assunti a semplice maggioranza e quindi non obbligatori alla compagine condominiale. E’ importante sottolineare che gli accordi tra locatore e inquilino invece possono anche non sottostare alla previsione appena riportata, infatti, il contratto di affitto può, nell’esclusivo interesse del locatore dell’immobile, vietare al conduttore di tenere in casa qualsiasi tipo di animale. Comunque resta inteso che il detentore dell’animale resta sempre responsabile per i danni da questo arrecati alle cose o a terzi e quindi dovrà prendere tutte le dovute precauzioni al fine che ciò non accada come utilizzare museruole e guinzaglio. Secondo il Tribunale di Brescia sentenza n. 2072/2024, il condominio non può vietare neanche che gli animali domestici circolino negli spazi comuni. Ecco perché, secondo l’attuale giurisprudenza, è lecito portare il cane nel cortile condominiale, purché sempre in sicurezza e nel rispetto degli altri condomini. D’altra parte, i cortili, giardini, pianerottoli, scale e ascensori sono parti comuni dell’edificio e, ai sensi dell’Art.1102 del Codice Civile ciascun condomino può usarli come vuole sempre che non impedisca anche agli altri di fare altrettanto.
RUBRICA CURATA DA
Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini
C.T.U. del Tribunale di Latina
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