Quando si trovano mobili ed altro depositati sul pianerottolo come ci si deve comportare cosa dice la legge?

– Enrico da Sezze 

Un gentile lettore ci domanda cosa si deve fare se si continuano a trovare sul pianerottolo oggetti vari che ostruiscono il passaggio per andare nelle private abitazioni, questo comportamento è illegittimo? A questa domanda si risponde in maniera secca dicendo che quando si ostacola il passaggio depositando oggetti sul pianerottolo, questo, è un comportamento assolutamente illegittimo. Nell’Art. 1117 del Codice Civile vengono indicati in modo esemplificativo i beni considerati di proprietà comune. In questo elenco non risulta esserci il pianerottolo, però, secondo la giurisprudenza e per ultima, secondo la Cassazione sentenza 30468 del 2024, il pianerottolo è da considerarsi bene comune al servizio di tutti i condomini però non può essere occupato in modo esclusivo da un singolo condomino. L’Art. 1102 del Codice Civile stabilisce che tutti i condomini possono servirsi delle parti comuni dell’edificio, quindi anche del pianerottolo, sempre che non si alteri la destinazione d’uso, e non s’impedisca agli altri condomini di farne pari uso. Quindi, parcheggiare sul pianerottolo, esempio, mobilia od altro costituisce un uso improprio della cosa comune, in quanto altera la destinazione d’uso ed impedisce l’uso agli altri condomini, in contrapposizione del loro diritto di farne pari uso secondo la originaria destinazione. In deroga a quanto sopra e solo in casi eccezionali può essere concesso l’utilizzo del pianerottolo, quando si tratta di depositare oggetti poco ingombranti e per un breve periodo di tempo, questo è il caso di un trasloco. Naturalmente ed è di normale amministrazione posizionare un piccolo porta ombrelli o uno zerbino in quanto oggetti non ingombranti e di utilità generale. Inoltre, si può disporre una diversa destinazione d’uso solo con il voto unanime di tutti i condomini. Per finire, se un condomino colloca oggetti ingombranti sul pianerottolo, bisogna avvertire l’amministratore di condominio per chiedergli di intervenire ed agire nei suoi riguardi, naturalmente dovrà dapprima chiedere bonariamente, in assenza di risposta, intraprendere un’azione legale per ottenere la rimozione degli oggetti.

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini

C.T.U. del Tribunale di Latina