LE RISPOSTE DEL NOSTRO ESPERTO ALLE DOMANDE DEI LETTORI

C’è risarcimento in caso di  ritardo nella riparazione dell’ascensore?

– Francesco da Latina

Il Sig. Francesco ci fa presente che nel suo condominio l’amministratore nonostante molte settimane dall’evento, non ordina, la riparazione al quanto costosa pertanto straordinaria dell’ascensore, causando a tutti i condomini ed in particolare ad un condomino molto anziano e disabile notevoli difficolta impossibilitato ad usare le scale e chiede se questo disaggio può essere addebitato all’amministratore chiedendogli un congruo risarcimento. Nel caso in cui l’assemblea abbia deliberato un preventivo di spesa includendo anche la riparazione straordinaria dell’ascensore e si pensa che questo sia stato fatto, si ipotizza a questo punto una chiara responsabilità dell’amministratore che non ha dato esecuzione a quanto deliberato in assemblea, provocando un danno a tutti ma soprattutto al condomino che non può utilizzare le scale e pertanto non può uscire di casa. Nel caso che si voglia fare valere le proprie ragioni ogni partecipante al condominio può ricorrere all’autorità giudiziaria, la quale in alcuni casi può anche decidere di nominare un nuovo amministratore, come recita l’Art. 1105, del Codice Civile comma 4. La richiesta di risarcimento dovuto all’inerzia dell’amministratore però deve necessariamente essere dimostrata pertanto bisogna dimostrare che a causa di questa mancata riparazione e quindi dl mancato funzionamento dell’ascensore si è arrecato un danno magari documentando con certificati l’impossibilità di utilizzare le scale causa disabilità conclamata e quindi non si è potuto uscire di casa questo per quanto riguarda il condomino disabile. Tutte le spese effettuate e certificate per superare detta criticità possono essere sicuramente risarcite, ma non solo si può richiedere anche il danno morale ovverosia la sofferenza psichica subìta determinata dalla lesione di un diritto inviolabile tutelato dalla Costituzione, come quello della libertà personale. Il perdurare del forte disagio provocato dal mancato intervento in tempi ragionevoli farà aumentare la richiesta del risarcimento. Per finire un consiglio da dare in queste situazioni è diffidare con l’invio di una PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno l’amministratore per informarlo dell’eventuale richiesta di risarcimento lo stesso amministratore sicuramente provvederà per non incappare ad un procedimento scontato.

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini

C.T.U. del Tribunale di Latina