LE RISPOSTE DEL NOSTRO ESPERTO ALLE DOMANDE DEI LETTORI

Chi paga le spese per le cassette postali in condominio?

– Giancarlo da Latina

A questa domanda si risponde dicendo che, le cassette postali monoblocco devono ritenersi un bene condominiale, con riferimento agli elementi che ne costituiscono la struttura unitaria. Si intendono cassette “monoblocco” quelle che sono inserite in una struttura unica che rende ciascuna cassetta inseparabile dalle altre. La conseguenza, è quella che per il posizionamento dovrà essere l’assemblea a decidere tenendo conto che, per legge, devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, in accordo con l’ufficio postale di distribuzione. Le cassette monoblocco devono ritenersi di proprietà privata, solo le parti accessibili ai singoli condomini e quindi gli sportelli di apertura della singola cassetta. Nel caso invece di cassette postali con struttura singola, allora indiscutibilmente e per intero appartengono a ciascun condomino. Pertanto, sono da ritenersi condominiali solo le cassette postali monoblocco le altre, sono di proprietà individuale. Per quanto riguarda i costi delle cassette postali monoblocco sono posti a carico di ogni condomino, e vanno suddivise equamente tra i condòmini, in parti uguali per il numero di unità immobiliari. Invece i costi, inerenti alle parti private delle cassette postali monoblocco, devono essere sopportarli dai singoli proprietari. Quindi, la spesa di riparazione e sostituzione di una singola casella o della sua serratura è interamente sopportata dal proprietario dell’unità abitativa a cui serve la casella. Sono posti ad esclusivo carico del proprietario le spese delle cassette postali individuali, in quanto proprietà privata. Quando un immobile è dato in locazione si pone il problema della ripartizione dei costi. Se nel contratto d’affitto non c’è alcuna specifica, le spese, competono al proprietario quando c’è la sostituzione della cassetta postale, mentre all’affittuario spettano le spese inerenti all’ordinaria manutenzione e alla conservazione della cassetta, come da codice civile Art. 1576, secondo il quale Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccetto quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Ribadendo quanto sopra, nell’ipotesi di sostituzione e montaggio delle nuove cassette della posta private, le spese devono essere sostenute dal proprietario dell’abitazione, mentre spetta all’inquilino il pagamento di un eventuale aggiustamento delle vecchie cassette della posta.

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini

C.T.U. del Tribunale di Latina