LE RISPOSTE DEL NOSTRO ESPERTO ALLE DOMANDE DEI LETTORI
Se un condomino non paga le spese, chi copre il debito?
– Antonello da Latina
Il Sig. Antonello preoccupato giustamente per la situazione debitoria di alcuni condomini nel suo fabbricato, ci domanda, chi copre il debito se il condomino non paga le spese? La risposta, non è così semplice come si possa pensare perché chiama in causa specifici articoli del Codice Civile oltre ad interpretazioni della giurisprudenza. La legge stabilisce che un debito di un singolo condomino non si riversa automaticamente sugli altri proprietari. Pertanto ogni condomino risponde unicamente per la propria quota di spesa, calcolata in base ai millesimi di proprietà. Non esiste, una solidarietà automatica che obblighi i condomini in regola con i pagamenti a farsi carico dell’intero debito del vicino moroso.
L’Art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile stabilisce che: “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini”. Quanto detto sopra impone al creditore di tentare in tutti i modi di recuperare il proprio credito agendo direttamente nei confronti del condomino moroso, anche con decreti ingiuntivi e pignoramenti dei beni del moroso. Quando il creditore avrà dimostrato che questi tentativi di recupero sono risultati infruttuosi, può rivalersi sui condomini in regola con i pagamenti. Facciamo un esempio: se il condomino moroso doveva versare 1.000 euro per la riparazione dell’ascensore la ditta degli ascensori potrà chiedere agli altri condomini in regola solo quella quota insoluta di 1.000 euro, suddivisa in base ai rispettivi millesimi. Ma l’amministratore del condominio cosa può fare di fronte al mancato pagamento delle spese condominiali? Può agire nei confronti del condomino moroso per il recupero delle somme dovute, attraverso azioni legali, infatti l’amministratore è tenuto ad agire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio nei confronti dei morosi, nominando un avvocato di propria fiducia e questo senza essere autorizzato dall’assemblea in quanto azione di gestione ordinaria prescritta, chiedendo un decreto ingiuntivo al tribunale. Può anche, se possibile, sospendere il condomino moroso la fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato come prescritto dall’Art. 63 delle disposizione di attuazione del Codice Civile. Il capo condomino in ultima istanza può richiedere ai condomini la costituzione di un fondo morosità per coprire il buco di bilancio però per questa richiesta è necessaria l’unanimità dei consensi, a meno che ci sia il rischio di procedure esecutive nei confronti del condominio o della sospensione di servizi essenziali come l’energia elettrica, in questo caso è sufficiente la maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi.
RUBRICA CURATA DA
Giuseppe Arimatei Dal Pero Bertini
C.T.U. del Tribunale di Latina

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