I rapporti economici della società non si dissolvono con la cancellazione

Una recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di Roma (n. 11651/2025, depositata il 28 agosto e presieduta dal giudice monocratico Costantino Ferrara) ha chiarito un punto spesso frainteso: anche dopo la cancellazione di una società, gli ex soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti rimasti, se in fase di liquidazione hanno ricevuto somme o benefici collegati ai crediti che appartenevano alla società. Il caso nasce dal ricorso di un’ex socia contro l’Agenzia delle Entrate e Riscossione in risposta a un’intimazione di pagamento riferita a vecchie cartelle intestate alla società ormai estinta. La contribuente sosteneva di non aver incassato nulla alla chiusura della liquidazione, ma consultando la documentazione fornita è risultato che aveva ricevuto il riconoscimento di un credito riportato nel bilancio finale. Per i giudici, questo è bastato per far scattare la responsabilità personale: la cancellazione della società non interrompe ogni legame con i debiti, soprattutto nel caso in cui i soci hanno beneficiato, anche solo sulla carta, di parte del patrimonio residuo. La responsabilità vale anche quando le somme vengono effettivamente riconosciute dopo la chiusura della società, poiché il vantaggio economico, una volta attribuito, mantiene la sua rilevanza giuridica. La decisione riafferma quindi un principio di continuità patrimoniale: ciò che era della società e viene trasferito ai soci, non può essere separato dalle eventuali passività ancora pendenti, ovvero: ogni utile, prima di essere intascato dai soci ed ex soci, servirà a coprire gli eventuali debiti. In questo modo, la Corte tutela i creditori sociali e impedisce che la cancellazione diventi uno strumento per sottrarsi agli obblighi fiscali o commerciali. In sostanza, la Corte ha ribadito che i rapporti economici della società non si dissolvono con la sua cancellazione: ciò che apparteneva alla società e passa ai soci porta con sé anche eventuali debiti non ancora saldati. Il ricorso è stato respinto e, per la particolarità del caso, le spese giudiziarie sono state attribuite alla ex socia.

Costantino Ferrara

Vice Presidente

Corte di Giustizia Tributaria

Latina e Roma